Art. 22.
(Elezioni).

      1. Ai sensi del regolamento di cui all'articolo 35 sono definite le modalità di elezione del Consiglio nazionale, del consiglio dell'Ordine territoriale e della commissione disciplinare, stabilendo le ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, con relativo subentro, sulla base dei seguenti princìpi e criteri:

          a) favorire la partecipazione degli iscritti;

          b) garantire la trasparenza delle operazioni elettorali;

          c) identificare le limitazioni all'elettorato attivo e all'elettorato passivo in presenza di gravi provvedimenti disciplinari divenuti definitivi.